attività di mediazione creditizia
Not. Antonio Vullo
Dalla lettura
della L. 108/1996, del regolamento D.P.R. 287/2000, della massima CNN
sull'oggetto sociale 4.3.24, avrei dedotto che non vi sono problemi
nell'ampliare l'oggetto di una societa' di persone (Snc) (o e' attività riservata
a soc. di capitali?) inserendovi l'attività di mediazione creditizia".
Sarà, poi, onere
dei soci amministratori, se tale attività vorranno esercitare effettivamente,
iscriversi all'albo purchè in possesso dei requisiti richiesti, senza che
pertanto sia necessario nessun preventivo controllo da parte del notaio in sede
di stipula dell'atto di modifica patti sociali.
O e' necessario che previamente dimostrino
l'iscrizione all'albo?
D.Lgs.
25.09.1999, n. 374
G.U. 27.10.1999, n. 253
Estensione
delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita
ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di
riciclaggio, a norma dell'art. 15 della L. 6.02.1996, n. 52
Art. 1. - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui… al D.L. 03.05.1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla L. 05.07.1991, n. 197, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli
articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al
possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero
alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti
dalle norme a fianco di esse riportate:
a) --- recupero di
crediti per conto terzi, alla licenza di cui all'art. 115 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, di seguito
indicato come: "T.U.L.P.S.";
b) --- custodia e
trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie
particolari giurate, alla licenza di cui all'art. 134, T.U.L.P.S.;
c) --- il
trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie
particolari giurate, all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui
alla L. 06.06.1974, n. 298;
d) --- agenzia di affari
in mediazione immobiliare, all'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo
istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
ai sensi della L. 03.02.1989, n. 39;
e) --- commercio
di cose antiche, alla dichiarazione preventiva di cui all'art. 126, T.U.L.P.S.;
f) --- esercizio
di case d'asta o gallerie d'arte, alla licenza di cui all'art. 115, T.U.L.P.S.;
g) --- commercio,
comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di
investimento, alle autorizzazioni di cui all'art. 15, D.P.R. 31.03.1988, n. 148;
h) ---
fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione
di oggetti preziosi, alla licenza di cui all'art. 127, T.U.L.P.S.;
i) --- gestione di
case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al
requisito di cui all'art. 5, c. 3, D.L. 30.12.1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla L. 27.02.1998, n. 30;
l) --- la
fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione
nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
m) --- mediazione
creditizia, all'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui
all'art. 16 della L. 07.03.1996, n. 108;
n) --- agenzia in attività
finanziaria prevista dall'art. 106, D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, all'iscrizione
all'elenco previsto dall'art. 3.
2. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni o
licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività, ovvero alla
tenuta di albi o registri di cui al c. 1, comunicano, senza ritardo, anche con
mezzi informatici o telematici, all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) i dati
relativi agli operatori e all'attività esercitata, ogni successiva variazione,
nonché i provvedimenti di sospensione o revoca del titolo autorizzatorio o di
cancellazione eventualmente adottati, indicandone i motivi. L'UIC utilizza i
dati raccolti a fini di antiriciclaggio.
art. 2. - Requisiti di onorabilità
1. Quando non sono espressamente previsti da specifiche norme di
settore o dal presente decreto, costituiscono requisiti di onorabilità per
l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 quelli di cui all'art. 11 del R.D.
18.06.1931, n. 773.
art. 3. - Agenzia in attività
finanziaria
1. L'esercizio
professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria,
indicata nell'art. 1, c. 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un
elenco istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento,
adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al c. 1,
stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività
professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti
del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da
parte di soggetti aventi sede legale all'estero.
3. L'UIC procede
all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le condizioni seguenti:
(a) --- per le persone fisiche:
1) cittadinanza
italiana o di uno Stato dell'Unione europea o di Stato diverso secondo le
disposizioni dell'art. 2, D.Lgs.
25.07.1998, n. 286;
2) domicilio nel
territorio della Repubblica;
3) diploma di scuola
media superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge;
4) possesso dei
requisiti di onorabilità stabiliti nel regolamento emanato ai sensi dell'art.
109 del testo unico bancario;
(b) --- per i
soggetti diversi dalle persone fisiche:
1) previsione
nell'oggetto sociale dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività
finanziaria;
2) i partecipanti
al capitale e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati
rispettivamente ai sensi degli articoli 108 e 109 del testo unico bancario;
3) la sede legale
e la sede amministrativa siano situate nel territorio della Repubblica;
4) siano
rispettati i requisiti patrimoniali e di forma giuridica stabiliti dal Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con regolamento
adottato su proposta dell'UIC.
4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità in capo ai
soggetti indicati nella lettera b), numero 2), del c. 3, si applicano gli
articoli 108, c. 3, e 109, c. 2, del testo unico bancario.
5. I soggetti
indicati nella lettera b) del c. 3 svolgono la propria attività esclusivamente
per il tramite di persone fisiche iscritte nell'elenco.
Art. 4. - Obblighi di identificazione,
registrazione e segnalazione di operazioni sospette
1. Ai soggetti che
esercitano, ai sensi dell'art. 1, c. 1, le attività indicate alle lettere a) ,
b) , c) , d) , g) , i) , e m), nonché ai soggetti indicati nell'art. 3, si
applicano gli obblighi di identificazione e di registrazione previsti nell'art.
13, commi 1, 2, 3 e 4, del D.L. 15.12.1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6.02.1980, n. 15, come sostituito dall'art. 2 della L.
n. 197/1991, e gli obblighi di segnalazione previsti dall'art. 3, commi 1 e 2,
della L. n. 197/1991.
2. Ai soggetti che
esercitano, ai sensi dell'art. 1, c. 1, le attività indicate alle lettere e) ,
f) , h) e l), si applicano gli obblighi di identificazione e registrazione,
previsti nell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del D.L. 15.12.1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, dalla L. 6.02.1980, n. 15, come sostituito
dall'art. 2 della L. n. 197/1991.
3. Per i soggetti
che esercitano le attività previste nell'art. 1, c. 1, lettere a) , b) , e) ,
f) , h) ed l), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione
delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti in applicazione degli
articoli 119, 120, 128 e 135, T.U.L.P.S. e quelle del relativo regolamento di
esecuzione approvato con R.D. 6.05.1940, n. 635.
Per i soggetti che
esercitano le attività di cui all'art. 1, c. 1, lettera d), gli obblighi di
identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono
integrando i dati richiesti a norma dell'art. 1760, n. 3, del codice civile e
comportano l'indicazione del valore catastale dell'immobile oggetto della
mediazione e delle parti interessate.
4. Per i soggetti
che esercitano l'attività indicata nell'art. 1, c. 1, lettera i), gli obblighi
di identificazione e registrazione previsti dall'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4,
del D.L. 15.12.1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.02.1980,
n. 15, come sostituito dall'art. 2 della L. n. 197/1991, si applicano anche per
le operazioni di acquisto o di cambio di: "fiches" o altri mezzi di
gioco di valore superiore a 3 milioni di lire. Si osservano le disposizioni
dell'art. 3-bis della L. n. 197/1991 e dell'art. 16 del regolamento di
esecuzione, T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6.05.1940, n. 635.
Art. 7. - Disposizioni finali e
transitorie
1. Il collegio
sindacale dei soggetti indicati all'art. 1, verifica il rispetto delle
disposizioni contenute nel presente decreto e nei provvedimenti emanati ai
sensi di esso.
Il collegio
sindacale informa senza indugio l'UIC di tutti gli atti o fatti, di cui venga a
conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che costituiscono una violazione
delle disposizioni medesime. L'UIC, d'intesa con le autorità competenti,
stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni.
2. Ai promotori
finanziari previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, e agli agenti di
assicurazione iscritti nell'albo previsto dalla L. 7.02.1979, n. 48, si applica
l'obbligo di segnalazione previsto dall'art. 3 della L. n. 197/1991. Le
segnalazioni di operazioni sospette vanno trasmesse all'intermediario per il
quale il segnalante agisce.