attività di mediazione creditizia


 

Not. Antonio Vullo

avullo@notariato.it

 

Dalla lettura della L. 108/1996, del regolamento D.P.R. 287/2000, della massima CNN sull'oggetto sociale 4.3.24, avrei dedotto che non vi sono problemi nell'ampliare l'oggetto di una societa' di persone (Snc) (o e' attività riservata a soc. di capitali?) inserendovi l'attività di mediazione creditizia".

 

Sarà, poi, onere dei soci amministratori, se tale attività vorranno esercitare effettivamente, iscriversi all'albo purchè in possesso dei requisiti richiesti, senza che pertanto sia necessario nessun preventivo controllo da parte del notaio in sede di stipula dell'atto di modifica patti sociali.

 

O e' necessario che previamente dimostrino l'iscrizione all'albo?

 

 


 

D.Lgs. 25.09.1999, n. 374

G.U. 27.10.1999, n. 253

 

Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della L. 6.02.1996, n. 52

 

Art. 1. - Ambito di applicazione

 

1.   Le disposizioni di cui… al D.L. 03.05.1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla L. 05.07.1991, n. 197,  si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:

a) --- recupero di crediti per conto terzi, alla licenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, di seguito indicato come: "T.U.L.P.S.";

b) --- custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, alla licenza di cui all'art. 134, T.U.L.P.S.;

c) --- il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla L. 06.06.1974, n. 298;

d) --- agenzia di affari in mediazione immobiliare, all'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della L. 03.02.1989, n. 39;

e) --- commercio di cose antiche, alla dichiarazione preventiva di cui all'art. 126, T.U.L.P.S.;

f) --- esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, alla licenza di cui all'art. 115, T.U.L.P.S.;

g) --- commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, alle autorizzazioni di cui all'art. 15, D.P.R. 31.03.1988, n. 148;

h) --- fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, alla licenza di cui all'art. 127, T.U.L.P.S.;

i) --- gestione di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'art. 5, c. 3, D.L. 30.12.1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.02.1998, n. 30;

l) --- la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

m) --- mediazione creditizia, all'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della L. 07.03.1996, n. 108;

n) --- agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106, D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3.

 

2.   Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività, ovvero alla tenuta di albi o registri di cui al c. 1, comunicano, senza ritardo, anche con mezzi informatici o telematici, all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) i dati relativi agli operatori e all'attività esercitata, ogni successiva variazione, nonché i provvedimenti di sospensione o revoca del titolo autorizzatorio o di cancellazione eventualmente adottati, indicandone i motivi. L'UIC utilizza i dati raccolti a fini di antiriciclaggio.

 

 

art. 2. - Requisiti di onorabilità

 

1.   Quando non sono espressamente previsti da specifiche norme di settore o dal presente decreto, costituiscono requisiti di onorabilità per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 quelli di cui all'art. 11 del R.D. 18.06.1931, n. 773.

 

 

art. 3. - Agenzia in attività finanziaria

 

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, c. 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al c. 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero.

 

3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le condizioni seguenti:

(a) --- per le persone fisiche:

1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea o di Stato diverso secondo le disposizioni dell'art. 2, D.Lgs. 25.07.1998, n. 286;

2) domicilio nel territorio della Repubblica;

3) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge;

4) possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti nel regolamento emanato ai sensi dell'art. 109 del testo unico bancario;

(b) --- per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

1) previsione nell'oggetto sociale dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria;

2) i partecipanti al capitale e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli articoli 108 e 109 del testo unico bancario;

3) la sede legale e la sede amministrativa siano situate nel territorio della Repubblica;

4) siano rispettati i requisiti patrimoniali e di forma giuridica stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con regolamento adottato su proposta dell'UIC.

 

4.   Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti indicati nella lettera b), numero 2), del c. 3, si applicano gli articoli 108, c. 3, e 109, c. 2, del testo unico bancario.

 

5.      I soggetti indicati nella lettera b) del c. 3 svolgono la propria attività esclusivamente per il tramite di persone fisiche iscritte nell'elenco.

 

 

Art. 4. - Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette

 

1. Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'art. 1, c. 1, le attività indicate alle lettere a) , b) , c) , d) , g) , i) , e m), nonché ai soggetti indicati nell'art. 3, si applicano gli obblighi di identificazione e di registrazione previsti nell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del D.L. 15.12.1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.02.1980, n. 15, come sostituito dall'art. 2 della L. n. 197/1991, e gli obblighi di segnalazione previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, della L. n. 197/1991.

 

2. Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'art. 1, c. 1, le attività indicate alle lettere e) , f) , h) e l), si applicano gli obblighi di identificazione e registrazione, previsti nell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del D.L. 15.12.1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.02.1980, n. 15, come sostituito dall'art. 2 della L. n. 197/1991.

 

3. Per i soggetti che esercitano le attività previste nell'art. 1, c. 1, lettere a) , b) , e) , f) , h) ed l), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti in applicazione degli articoli 119, 120, 128 e 135, T.U.L.P.S. e quelle del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.05.1940, n. 635.

Per i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 1, c. 1, lettera d), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti a norma dell'art. 1760, n. 3, del codice civile e comportano l'indicazione del valore catastale dell'immobile oggetto della mediazione e delle parti interessate.

 

4. Per i soggetti che esercitano l'attività indicata nell'art. 1, c. 1, lettera i), gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dall'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del D.L. 15.12.1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.02.1980, n. 15, come sostituito dall'art. 2 della L. n. 197/1991, si applicano anche per le operazioni di acquisto o di cambio di: "fiches" o altri mezzi di gioco di valore superiore a 3 milioni di lire. Si osservano le disposizioni dell'art. 3-bis della L. n. 197/1991 e dell'art. 16 del regolamento di esecuzione, T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6.05.1940, n. 635.

 

   

Art. 7. - Disposizioni finali e transitorie

 

1. Il collegio sindacale dei soggetti indicati all'art. 1, verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto e nei provvedimenti emanati ai sensi di esso.

Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che costituiscono una violazione delle disposizioni medesime. L'UIC, d'intesa con le autorità competenti, stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni.

 

2. Ai promotori finanziari previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, e agli agenti di assicurazione iscritti nell'albo previsto dalla L. 7.02.1979, n. 48, si applica l'obbligo di segnalazione previsto dall'art. 3 della L. n. 197/1991. Le segnalazioni di operazioni sospette vanno trasmesse all'intermediario per il quale il segnalante agisce.